La lavoratrice che intende usufruire del congedo di maternità facoltativo, ossia della possibilità di astenersi dallo svolgimento...

A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione con la sentenza n° 16746 del 2 ottobre 2012, con la quale è stata confermata la decisione della Corte d’Appello, ossia l’accoglimento del ricorso presentato dalla società contro la sentenza di primo grado, che aveva invece accolto la richiesta della lavoratrice, ovvero il riconoscimento dell’illegittimità del licenziamento e la condanna dell’Inps al pagamento dell’indennità spettante.
La Corte d’Appello, invece, aveva dato ragione alla società, che spiegava di non aver mai ricevuto la comunicazione e di aver licenziato la lavoratrice per oltre 40 giorni di assenza ingiustificata dal lavoro. La Corte di Cassazione, nel confermare tale decisione, ha spiegato che il Testo Unico sulla maternità e paternità (D.lgs. nr 151/2001) afferma che il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, ad avvisare il datore secondo le modalità e i criteri stabiliti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni. Il divieto di licenziamento opera solo nel caso in cui non vi è colpa grave della lavoratrice e qualora sussistono particolari condizioni psico fisiche legate allo stato di gestazione e maternità.