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Lavoro intermittente riforma del mercato del lavoro

Lavoro intermittente riforma del mercato del lavoro

Ciಠch’ècerto, relativamente alla riforma del mercato del lavoro del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Elsa Fornero, èche quest’ultima, nel bene piuttosto che nel male, avrebbe inteso effettuare una radicale e profonda trasformazione del mondo del lavoro ridisegnando, completamente e, definitivamente, i rapporti di forza da datori e prestatori di lavoro.

NOVITA’ CONTRATTI A PROGETTO DOPO LA RIFORMA DEL LAVORO

Che ciಠsia un bene o un male, come poc’anzi accennato, non ènostro compito dirlo ne, tanto meno, una valutazione di codesta portata potrebbe essere obiettiva a cosଠpochi giorni di distanza dalla definitiva approvazione della riforma stessa.

CONTRATTO DI LAVORO A PROGETTO PRE-RIFORMA

Il contratto di lavoro intermittente, altrimenti detto contratto di lavoro a chiamata, diventerà , grazie alla riforma del mercato del lavoro, meno precario o, estremizzando quanto potrà  accadere, smetterà  di essere un vero e proprio contratto lavorativo giacchè le pi๠pressanti condizioni imposte ai datori di lavoro faranno inesorabilmente, per quanto lentamente, scomparire codesta particolare tipologia contrattuale?

NUOVI CONTRATTI DI LAVORO AGEVOLATI

Si perchè il nuovo contratto di lavoro intermittente, come certamente avrete avuto modo di appurare in questi lunghissimi mesi di gestazione della riforma, potrà  potrà  ora venir applicata esclusivamente ai lavoratori di età  inferiore ai 24 anni e superiore ai 55 anni riducendo di conseguenza, e non di poco, la platea dei cittadini che sarebbe possibile assumere grazie a codesto specifico contratto di lavoro.

Per non parlare, poi, della definitiva e completa abrogazione del cosiddetto contratto di lavoro intermittente weekend sul quale moltissimi datori di lavoro avrebbero in questi anni fatto affidamento per gestire, nel migliore e pi๠economico dei modi, il surplus lavorativo che, in moltissimi settori, si verificherebbe proprio durante il weekend.

O della sanzione, infine, pari a ben 2.400 euro, comminata al datore di lavoro nel caso in cui quest’ultimo non provveda a comunicare alla Direzione Territoriale del Lavoro la durata complessiva del contratto di lavoro intermittente prima che quest’ultimo venga effettivamente posto in essere.