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Incentivo esodo pensione lavoratori

Foto | Georges Gobet/AFP/Getty Images

Il messaggio Inps del 5 novembre 2013, n. 17768 ha chiarito un aspetto della riforma Fornero, ovvero l’incentivo all’esodo per lavoratori vicini alla pensione. E’ stata necessario infatti questa nota specifica per poter fare luce su una questione non chiara a tutti e che èstata introdotto con la recente riforma Fornero del lavoro, ovvero la legge n. 92 del 2012.

L’Inps all’interno del suo messaggio dello scorso 5 novembre 2013 ha trattato la parte di riforma Fornero che riguarda la liquidazione della prestazione di esodo. Viene infatti ricordato che proprio la legge di riforma del lavoro Fornero ha introdotto una nuova prestazione per far fronte agli esuberi aziendali. La Fornero ha infatti pensato di incentivare l’uscita dal mondo del lavoro dei dipendenti prossimi a pensione. Praticamente i dipendenti vengono stimolati ad abbandonare l’azienda a fronte di una buonuscita e del pagamento anticipato della pensione. E’ quindi un vero e proprio incentivo all’esodo verso la pensione.

Da adesso infatti esiste la possibilità , esclusivamente nei soli casi di eccedenza di personale, di stipulare accordi tra i datori di lavoro e lavoratori stessi per incentivare questi ultimi all’esodo verso la pensione.

Alcuni limiti sono:

  • datori di lavoro che impieghino mediamente pi๠di 15 dipendenti
  • accordo con le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello aziendale

Proprio nel messaggio n. 17768 del 5 novembre 2013, l’Inps ha ricordato l’importo della prestazione di incentivo all’esodo viene reso disponibile ogni giorno 10 di ciascun mese. Le modalità  di pubblicazione sono in:

  • ambiente IMSPN
  • procedura AGENDA1
  • funzione PAES, nel rispetto di tutte le modalità  previste per i Fondi di solidarietà  per il sostegno del reddito
  • sedi Inps
  • online sul portale dedicato, al percorso Servizi online > Enti pagatori > Assegno straordinario di sostegno al reddito

L’accreditamento della provvista dovrà  inoltre avvenire al massimo entro il giorno 15 del mese precedente a quello cui si riferisce la corresponsione delle prestazioni. Dovrà  essere inoltre riportata una precisa causale, quale “Contributo di finanziamento assegni, art. 4, commi 1-7 ter della legge n.92 del 2012”. La sede dell’Inps di competenza dovrà  quindi inserire in procedura entro e non oltre il giorno 16 di ciascun mese la conferma dell’avvenuto versamento della somma richiesta con la funzione PAES.

Foto | Georges Gobet/AFP/Getty Images