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Il riconoscimento dell’invalidità  civile sarà  pi๠rapido

Il riconoscimento dell’invalidità  civile seguirà  uno schema pi๠celere a partire da settembre 2016 quando sarà  adottato dall’esecutivo in via definitiva il decreto sulle semplificazioni in materia di lavoro. 

Chi ètitolarw di un assegno ordinario d’invalidità  non dovrà  richiedere l’accertamento per il riconoscimento dell’invalidità  civile. Cosଠspiega l’articolo 2 dello schema di decreto legislativo sulle semplificazioni sul lavoro che sarà  adottato a settembre dal Governo in attuazione della Legge Delega sul Jobs Act.

La semplificazione quindi riguarda soltanto i soggetti che percepiscono un assegno ordinario di invalidità  e ai quali èstata accertata una riduzione a meno di un terzo della capacità  di lavoro, per via d’infermità , difetti fisici e mentali. Questi soggetti non dovranno richiedere l’accertamento e il riconoscimento dell’invalidità  civile per accedere alle relative prestazioni.

Questo quello che scrive PensioniOggi

Il Collocamento Mirato. Non si tratta perಠdell’unica novità  in favore degli invalidi. A cambiare saranno infatti anche le regole per il collocamento mirato dei lavoratori con disabilità  con l’ampliamento delle possibilità  del datore di lavoro di scegliere le persone con disabilità  da assumere. Una modifica motivata dal fallimento del sistema delle graduatorie e della chiamata numerica che punta ora a potenziare gli strumenti della chiamata nominativa, della stipula delle convenzioni di inserimento lavorativo e della chiamata diretta anche di persone non iscritte nell’elenco tenuto dal servizio per l’impiego.

In particolare i datori potranno pertanto scegliere nominativamente (invece che numericamente) i disabili da assumere sulla base delle proprie esigenze organizzative e qualifiche necessarie sulla base di una richiesta al servizio competente della raccolta delle candidature sulla base delle qualifiche concordate. In alternativa potranno procedere all’assunzione diretta delle persone con disabilità  che hanno una riduzione della capacità  lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria.