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Comunicazione lavoro notturno entro il 24 giugno 2011

L’entrata in vigore del decreto legislativo n. 67/2011 ha imposto un nuovo obbligo per i datori di lavoro di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori che svolgono la propria prestazione lavorativa nelle ore notturne. In questo caso, infatti, la nuova normativa impone ai datori di lavoro di comunicare lo svolgimento di lavoro notturno, un adempimento che deve essere effettuato entro e non oltre il 24 giugno.

La comunicazione va inviata con cadenza annuale alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio, la stessa alla quale va inviata la comunicazione inerente allo svolgimento di lavoro usurante, che perಠdeve essere inoltrata entro trenta giorni dall’inizio dell’attività .


Il mancato invio della comunicazione prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa che va da 200 a 1500 euro.

Il nuovo adempimento ènecessario ai fini dell’entrata in vigore delle nuove norme che prevedono il pensionamento anticipato per tutti quei lavoratori che svolgono lavori usuranti.

Dal punto di vista del lavoro notturno assume rilevanza quello svolto da lavoratori a turni che prestano la loro attività  nelle ore notturne per almeno sei ore per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 78 (per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009) o 64 (per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2009), nonchè quello svolto da lavoratori che prestano la loro attività  per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo.

Il decreto prevede che l’accesso al pensionamento anticipato sia limitato ai lavoratori che hanno svolto l’attività  usurante per un determinato periodo di tempo, ovvero: per almeno sette anni, compreso l’anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci di attività  lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017; per almeno la metà  della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018.