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Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO)

La cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) èuna prestazione economica che viene erogata dall'Inps per sostituire o integrare la retribuzione...

La cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) èuna prestazione economica che viene erogata dall’Inps per sostituire o integrare la retribuzione dei lavoratori che vengono sospesi o il cui orario di lavoro viene ridotto per una delle cause previste dalla legge.

Possono beneficiare di tale contributo operai, intermedi, impiegati, quadri, lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro o con contratti di solidarietà , lavoratori part-time, lavoratori soci e non soci di cooperative di produzione e lavoro, lavoratori intermittenti, lavoratori con contratto di lavoro ripartito e lavoratori assunti con contratto di inserimento.

► CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA (CIGS)

La cassa integrazione guadagni ordinaria puಠessere richiesta dalle seguenti categorie di imprese: aziende industriali (manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas); cooperative di produzione e lavoro; industrie boschive, forestali e del tabacco; cooperative agricole e zootecniche; imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film; imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato; imprese addette agli impianti elettrici e telefonici; imprese addette all’armamento ferroviario.

► CONTRIBUTI FIGURATIVI CASSA INTEGRAZIONE

E’ possibile richiedere la cassa integrazione guadagni ordinaria per cause predeterminate che devono necessariamente essere attinenti alla sfera aziendale, non essere imputabili al datore di lavoro o lavoratore ed avere i requisiti della temporaneità  e della transitorietà . Le possibili cause sono: avversità  atmosferiche, danni provocati da eventi naturali; danni provocati da eventi accidentali; interruzione di energia elettrica dell’ente erogatore senza preavviso alla ditta; crisi temporanea di mercato; mancanza di commesse o di materie prime; sciopero di un reparto o di altra azienda collegata.

La CIGO ha una durata massima di 13 settimane prorogabile in casi eccezionali fino ad un massimo di 52 settimane. La misura èdell’80% della retribuzione che sarebbe stata corrisposta al lavoratore nel caso in cui questi avrebbe continuato a prestare normalmente la sua attività  lavorativa.