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Patent box – le prime precisazioni dell’Agenzia delle Entrate

Con la circolare n. 11/E del 7 aprile 2016, l’Agenzia delle Entrate, in collaborazione con il Mise, fornisce nuovi importanti chiarimenti su una materia che indubbiamente suscita un forte interesse nel mondo delle imprese.

Questo èil riferimento normativo e quanto si legge su Fisco Oggi da cui prendiamo spunto per approfondire il tema del patent box che in breve offre un grande vantaggio

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per chi accede al regime del Patent box (beneficio introdotto dalla Stabilità  2015, legge 190/2014), l’agevolazione consiste nell’esclusione dall’imposizione fiscale del 30% del reddito derivante dall’utilizzo diretto o indiretto dei beni immateriali per il 2015, quota che aumenta al 40% nel 2016, per arrivare al 50% a partire dal 2017.

Sempre Fisco Oggi partendo dalla nota dell’Erario precisa che per accedere alle agevolazioni occorre farne domanda:

la circolare ricorda che l’opzione per tale meccanismo va comunicata con l’apposito modello, on line sul sito delle Entrate, va indirizzata all’ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali della direzione centrale Accertamento dell’Agenzia, e la relativa documentazione puಠessere presentata o integrata entro 120 giorni dalla presentazione dell’istanza (con esclusivo riguardo alle domande presentate dal 1° dicembre 2015 al 31 marzo 2016, i giorni diventano 150).Â àˆ valida per cinque periodi d’imposta, irrevocabile, rinnovabile e non necessariamente esercitata per tutti gli intangibles. La comunicazione va fatta per i primi due periodi d’imposta (2015, 2016), mentre a regime (dal 2017) la scelta andrà  indicata nella dichiarazione dei redditi con decorrenza dal periodo d’imposta al quale la stessa dichiarazione si riferisce.

La libera scelta del contribuente sul patent box

L’opzione al Patent box ha efficacia, infatti, dal periodo d’imposta in cui èpresentata l’istanza di ruling. Al riguardo, la circolare precisa che, in caso di ruling facoltativo, qualora sia esercitata l’opzione e non sia stata presentata l’istanza di accordo, l’opzione èfficace e il quinquennio inizia a decorrere. Il contribuente determina autonomamente l’ammontare del reddito agevolabile.