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Patent box – beni materiali agevolabili e diritti d’autore esclusi dall’agevolazione

Dopo una prima introduzione del patent box con riferimenti normativi e precisazioni sulla libertà  di scelta dei contribuenti, ecco anche delle informazioni in pi๠sui beni materiali agevolabili e sui diritti d’autore esclusi dall’agevolazione. 

L’Agenzia delle Entrate va incontro alle imprese spiegando loro tutta la procedura per accedere al patent box, una serie di agevolazioni introdotte dalla legge di Stabilità  che perಠrispettano delle regole stringenti. Ecco due precisazioni su beni materiali agevolabili e diritti d’autore esclusi dall’agevolazione.

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Beni immateriali agevolabili

Sulla definizione di “bene immateriale” la circolare chiarisce che sono ammessi al Patent box anche i beni collegati da vincoli di complementarietà  che sono utilizzati congiuntamente per realizzare un prodotto o un processo. Questa disposizione èstata prevista dalla stabilità  2016 con l’introduzione del comma 42-ter, all’articolo 1 della legge 190/2014.
Sono beni immateriali agevolabili: il software protetto da copyright, i brevetti industriali siano essi concessi o in corso di concessione, i brevetti per invenzione (comprese le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione), i brevetti per modello d’utilità , nonchè i brevetti e certificati per varietà  vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori, i marchi di impresa, inclusi i marchi collettivi, siano essi registrati o in corso di registrazione, i disegni e modelli, giuridicamente tutelabili, le informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche proteggibili come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili.

Diritti d’autore esclusi dall’agevolazione

Con la sola eccezione del software protetto da copyright, non possono beneficiare del regime Patent box le opere letterarie, drammatiche, scientifiche e didattiche, i format radiotelevisivi, le opere fotografiche, le composizioni musicali e, in genere, tutte le opere frutto dell’attività  intellettuale. A prevedere l’esclusione, una disposizione della stabilità  2016. In sostanza, il regime di favore non vale pi๠per le “opere dell’ingegno”. La circolare chiarisce che tale modifica puಠapplicarsi anche alle opzioni e istanze di ruling presentate entro il 31 dicembre 2015.