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Operazione black list, obbligo di comunicazione

Parte delle risorse necessarie per finanziare le misure introdotte col decreto incentivi 2010 sarà  reperita dalla lotta all’evasione fiscale.

In ambito fiscale, in effetti, il Governo ha introdotto alcune novità : possibilità  di comunicare gli atti verso i residenti all’estero anche tramite raccomandata all’indirizzo conosciuto dall’AIRE, eliminazione dell’obbligo di polizza fideiussoria nelle procedure di accertamento con adesione, distribuzione agli enti locali delle informazioni sulle indebite compensazioni accertate, trasmissione mensile all’Agenzia delle Entrate da parte di ogni Camera di Commercio delle nuove iscrizioni al Registro delle Imprese o delle modifiche alle stesse.


Ma la novità  principale interviene su un tema notissimo, quello delle operazioni con soggetti residenti in un Paese inserito nella cosiddetta “black list” dei paradisi fiscali. Viene, infatti, introdotto un adempimento nuovo di zecca per imprese e professionisti italiani: un obbligo di tempestiva comunicazione che incrementa il patrimonio di informazioni detenute dall’Agenzia delle Entrate su questo fenomeno.

Ogni soggetto passivo che esegua acquisti o cessioni di beni e/o di servizi con soggetti residenti in questi territori, infatti, dovrà  comunicare analiticamente gli estremi di ogni operazione all’Agenzia delle Entrate, per via telematica. L’obbligo scatterà  trimestralmente per coloro il cui ammontare delle operazioni interessate arrivo fino a cinquantamila euro l’anno, mentre sarà  mensile per chi superasse tale soglia.


Un provvedimento del direttore dell’Agenzia, da emanarsi entro trenta giorni, stabilirà  i dettagli della comunicazione, fra cui le scadenze per ogni invio e il trattamento del periodo transitorio. Ma la cosa pi๠importante, perà², èsapere di quali Stati stiamo parlando esattamente: di “black list” ne sono state compilate varie per motivazioni diverse.

Nell’attesa di saperne qualcosa di pià¹, tuttavia, sarà  bene che le aziende inizino ad attrezzarsi per raccogliere i dati necessari: la sanzione minima per le comunicazioni omesse, infedeli o incomplete èdi 516 euro.