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Scadenze fiscali 1-15 marzo 2011

Le principali scadenze fiscali della prima metà  di marzo 2011:

1 marzo 2011
– Le società  di persone e le imprese individuali in regime di contabilità  ordinaria hanno tempo fino al 1 marzo 2011 per inoltrare la comunicazione dell’opzione per determinare il valore della produzione netta ai fini IRAP. L’opzione e la revoca devo essere effettuate mediante la compilazione dell’apposito modello scaricabile dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate, che dovrà  essere inoltrato esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati.


3 marzo 2011
– Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto dovranno versare l’imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/02/2011 o rinnovati tacitamente a decorrere dal 01/02/2011. Il versamento deve avvenire entro 30 giorni dalla stipula mediante il mod. F23 presso banche, uffici postali o concessionari. La copia dell’attestato di versamento deve poi essere consegnata all’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate insieme alla richiesta di registrazione. In caso di registrazione telematica, invece, il pagamento ècontestuale alla registrazione.

15 marzo 2011
– I soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati, nonchè i soggetti che operano nella grande distribuzione e che già  possono adottare, in via opzionale, la trasmissione telematica dei corrispettivi in base alla circolare 23/02/2006 n. 8/E, entro il 15 marzo devono effettuare la registrazione delle operazioni per le quali èrilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale effettuate nel mese solare precedente mediante annotazione nel registro dei corrispettivi.

– Le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni pro-loco che hanno optato per il regime fiscale agevolato, entro il 15 marzo devono annotare l’ammontare dei corrispettivi di qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività  commerciali nel mese precedente nel registro approvato con D.M. 11 febbraio 1997.

– Le amministrazioni pubbliche individuate dai decreti del Ministro dell’Economia e delle finanze 5 ottobre 2007 e 22 ottobre 2008 entro il 15 marzo devono, in via telematica e tramite il modello F24 EP, effettuare il versamento della rata dell’addizionale comunale all’IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno e delle cessazione del rapporto di lavoro. Gli stessi soggetti, inoltre, sempre attraverso l’inoltro per via telematica del modello F24 EP, devono effettuare la liquidazione e il versamento mensile IVA, il versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati nonchè sui redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente e il versamento dell’acconto mensile IRAP dovuto sulle retribuzioni.