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Rottamazione cartelle esattoriali, guida alla deduzione di parte delle somme

Se avete aderito alla rottamazione delle cartelle esattoriali, potreste anche avere la possibilità  di poter  usufruire della detrazione di parte delle somme come previsto dai DL n. 193/2016 e dal DL n. 148/2017. 

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La deduzione potrà  essere inserita all’interno della dichiarazione dei redditi: per il momento si attende ancora la pubblicazione del testo del decreto che ufficializzi anche i dettagli, ma di fatto il provvedimento consentirebbe di poter recuperare qualcosa in dichiarazione dopo aver aderito alla definizione agevolata dei ruoli. 

Attenzione perಠperchè si sa già  che la deducibilità  non spetta a tutti, ma solo per determinate di tipologie di rottamazione delle cartelle relative solo ed esclusivamente a contributi previdenziali e assistenziali e a professionisti o imprese. 

I contributi previdenziali e assistenziali sono già Â deducibili dal reddito ai fini IRPEF secondo quanto previsto a punto e) dell’art. 10 Tuir, e devono essere versati in ottemperanza a disposizioni di legge o alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza. 

Possono essere detratti anche gli importi di professionisti o imprese che abbiano aderito al nuovo regime semplificato per cassa: vanno portati in deduzione gli importi versati a titolo di tributi se inerenti l’attività , come il diritto camerale, la tassa rifiuti, il canone di occupazione aree pubbliche, l’imposta di pubblicità , l’imposta di bollo, le tasse sulle concessioni governative. 

Non èstato ancora reso noto se possano essere detratti anche gli interessi e le sanzioni dovute in caso di pagamento tardivo all’Agenzia. Dovrebbe anche essere consentita la rateazione delle somme effettivamente pagate nell’anno di imposta di riferimento.

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