La detrazione si ha anche nel caso in cui gli interessi derivano da un conto corrente accessorio e puಠessere effettuata fino ad un limite massimo di 4.000 euro.
La rinegoziazione del mutuo, infatti, prevede la trasformazione dell’originario mutuo a tasso variabile in un prestito a tasso fisso, allungandone al contempo la durata. In questo caso la differenza tra la rata del piano di ammortamento iniziale e quella frutto della rinegoziazione viene addebitata su un altro conto corrente, definito appunto accessorio.
La maggior parte delle persone che hanno scelto di rinegoziare il proprio mutuo, dunque, si sono chieste se fossero o meno detraibili anche gli interessi legati al conto accessorio. Per questo motivo l’Abi ha posto tale quesito direttamente all’Agenzia delle Entrate, che a sua volta ha risposto con la già citata risoluzione.
L’agenzia ha inoltre motivato la sua decisione ricordando che la rinegoziazione ha lo stesso scopo del contratto di mutuo, ossia consentire al soggetto che lo richiede di acquistare, costruire o ristrutturare quella che sarà la sua abitazione principale, per cui se l’articolo 15 del Tuir riconosce ai soggetti la possibilità di detrarre il 19% degli interessi passivi e degli oneri accessori, a rigor di logica si ritiene che la detrazione spetti anche per gli interessi passivi legati al conto corrente accessorio. A questo, inoltre, ha precisato l’Agenzia, bisogna aggiungere che le operazioni di rinegoziazione e di portabilità dei mutui sono esenti sia da imposte che da tasse, poichèlo scopo èquello di andare incontro alle esigenze del mutuatario colpito dalla crisi economica e finanziaria.
Per usufruire della detrazione sarà necessario il certificato rilasciato dalle banche per attestare il pagamento degli interessi passivi e in cui viene indicato l’importo degli interessi sul mutuo originario e sul conto accessorio.