Home » Decontribuzione, cosଠcom’èserve soltanto alle aziende

Decontribuzione, cosଠcom’èserve soltanto alle aziende

La decontribuzione, cosଠcom’èoggi, serve soltanto alle aziende. àˆ questo quello che contesta la CGIL che adesso èimpegnata su pi๠fronti per la tutela di Almaviva ma anche per la tutela dei diritti di ogni lavoratore. 

Ecco il problema spiegato dalla CGIL. La trattazione integrale dell’argomento èdisponibile a questo indirizzo.

-dita-sulla-tastiera

Gli sgravi contributivi per i neo-assunti con contratto a tempo indeterminato introdotti dalla legge di stabilità  per il 2015 e confermati per il 2016, anche se in misura ridotta, come noto hanno carattere temporaneo. In base alla normativa vigente non èprevisto alcun tipo di sgravio per chi verrà  assunto a tempo indeterminato (ovvero a tutele crescenti) a partire dal 1 gennaio 2018. Molte voci hanno di recente espresso preoccupazione su quello che potrà  accadere al mercato del lavoro quando la “droga” delle decontribuzioni sarà  esaurita del tutto. In quest’ottica alcuni autorevoli esponenti dell’attuale maggioranza hanno manifestato la necessità  di introdurre una riduzione strutturale del costo del lavoro, primo fra tutti il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Tommaso Nannicini.

L’idea pi๠spesso presente nel dibattito prevede una riduzione permanente di 6 punti percentuali dell’aliquota di contribuzione per la previdenza, da dividersi in parti uguali fra datori e lavoratori: in questo modo, da una parte le imprese beneficerebbero di un taglio netto di 3 punti di costo del lavoro; dall’altra i lavoratori potrebbero scegliere di incrementare del 3% la loro busta paga (dovrebbero perಠpagare l’aliquota marginale Irpef su tale incremento) oppure di devolvere la stessa somma alla previdenza integrativa (deducendola dall’imponibile Irpef). A differenza di quanto accade con gli attuali sgravi, la riduzione dell’aliquota non verrebbe fiscalizzata – ovvero il suo finanziamento non sarebbe posto a carico del bilancio pubblico per mantenere immutati i versamenti di contributi validi a fini pensionistici –, ma determinerebbe una riduzione effettiva dei versamenti contributivi e, dunque, nello schema contributivo, una pensione di importo proporzionalmente ridotto.