Per prima cosa, è bene precisare chi e in che modo può accedere al regime contabile previsto per i contribuenti minimi..

Va subito premesso che quello che stiamo trattando è un regime naturale. In ambito tributario, si parla di “regime naturale†quando esso si applica automaticamente allorché un determinato contribuente presenta i requisiti richiesti dalla legge.
Questo significa che non sono richieste particolari forme di adesione: chi si trova nelle condizioni indicate dalla legge, semplicemente, rientra nel regime, salvo che lui stesso non ne fuoriesca, per rinuncia espressa o per decadenza.
La legge stabilisce, dunque, che chi rientra nei requisiti di legge non deve dunque eseguire alcuna comunicazione agli uffici pubblici, ma semplicemente comportarsi di conseguenza; la regola è però diversa se si sta iniziando l’attività : se si presume di possedere i requisiti per il “forfettoneâ€, occorre barrare un’apposita casellina per l’adesione già nella denuncia IVA di inizio attività .
Chi, invece, pur avendone i requisiti, non intende aderire al regime, innanzitutto deve eseguire gli adempimenti propri dell’altro regime prescelto, e in secondo luogo deve comunicare questa sua scelta all’interno del Quadro VO all’interno della dichiarazione IVA, o, se è esentato dalla presentazione di tale dichiarazione, allegando il quadro alla denuncia dei redditi.
La regola generale è che, in caso di rinuncia al “forfettoneâ€, si è vincolati al regime contabile prescelto per tre anni, dopodiché l’opzione si rinnova tacitamente anno dopo anno.
Si è avuta, però, un’eccezione per il periodo d’imposta 2008: era consentito, infatti, rinunciare al regime dei contribuenti minimi per quell’anno e cambiare idea già dal 2009, senza attendere un triennio.
Una deroga resa necessaria dalla novità del “forfettone†e dalla necessità per i contribuenti di prenderne adeguata conoscenza.