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Aliquota al 5% per le coop: chiarimenti sul nuovo regime Iva

FiscoOggi offre nuove informazioni alle società  cooperative che dovranno adottare un nuovo regime IVA. àˆ stata prevista un’imposta in misura ridotta per le prestazioni sociali, sanitarie ed educative erogate nei confronti delle categorie pi๠deboli. Tutto ènella circolare 31/5 del 15 luglio dell’Agenzia delle Entrate.

In sintesi, con le modifiche introdotte dalla Stabilità  2016, le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali e educative effettuate dalle cooperative, sia direttamente sia in base a convenzioni, nei confronti di specifiche categorie di soggetti, prevedono:

  • l’aliquota Iva del 5 per cento, se rese da cooperative sociali e loro consorzi
  • l’esenzione dall’imposta, se rese da cooperative non sociali aventi la qualifica di Onlus
  • l’aliquota Iva ordinaria del 22%, se rese da cooperative non sociali e non Onlus, a patto che non abbiano oggettivamente le caratteristiche per rientrare nell’applicazione delle esenzioni (numeri 18 e 21 dell’articolo 10 del Dpr 633/1972).

Questo èquanto riassume per le aziende FiscoOggi, il quotidiano telematico dell’Agenzia delle Entrate che poi parla anche dei destinatari della normativa e della decorrenza della stessa.

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Destinatari delle prestazioni 

Ampliata la platea dei destinatari dei servizi. L’aliquota Iva al 5%, ora si applica anche ai migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, persone detenute, donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo. Categorie che si vanno ad aggiungere a quelle individuate dalla precedente disciplina (anziani, inabili adulti, tossicodipendenti e malati di Aids, handicappati e minori).

Decorrenza

In merito alla decorrenza delle nuove disposizioni, la circolare chiarisce che si applicano ai contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2015. Per i contratti stipulati, invece, entro tale data le cooperative continueranno ad applicare l’aliquota Iva del 4% o il regime di esenzione.
Tra i contratti, quindi, da assoggettare al nuovo regime Iva se stipulati, rinnovati o prorogati a decorrere dal 1° gennaio 2016, sono compresi anche quelli aventi come controparte contrattuale direttamente i soggetti privati, che, in qualità  di familiari, provvedono alla integrale corresponsione delle rette.
Per la decorrenza del nuovo regime, invece, non rileva la data di accreditamento della cooperativa: il relativo atto non ha le caratteristiche per essere giuridicamente qualificato come contratto o convenzione.