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Credito per autotrasportatori, nuovi F24

Come riportato da FiscoOggi, l’Agenzia delle Dogane per adeguarsi alle novità  di legge sulla disciplina che regola la fruizione in compensazione del bonus fiscale, ha chiesto delle modifiche che adesso incidono sull’F24 degli autotrasportatori. Vediamo cosa cambia. 

Ritoccate le istruzioni di compilazione del modello F24 in caso di utilizzo del codice tributo “6740”. Sono interessati gli esercenti attività  di autotrasporto merci che vogliano fruire dell’agevolazione relativa alle accise sul gasolio.

Tutto èscritto nella risoluzione 39/E del 20 aprile 2015. La risoluzione fornisce le nuove istruzioni per compilare correttamente il modello F24 in caso di fruizione del credito d’imposta in compensazione.

In particolare, nel campo “rateazione/regione/prov/mese-rif” deve essere riportato il numero della rata: due caratteri per indicare il trimestre solare di riferimento, altri due per segnalare l’anno di consumo del gasolio (ad esempio, “0215” per rappresentare il trimestre aprile-giugno 2015). Nel campo “anno di riferimento” va invece evidenziato, nel formato “AAAA”, l’anno di presentazione della dichiarazione di riferimento.

La disciplina sull’agevolazione fiscale a favore degli autotrasportatori (Dpr 277/2000) prevedeva, tra l’altro, che gli interessati dovessero presentare al competente ufficio delle Dogane, entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare, un’apposita dichiarazione sottoscritta dal titolare o dal rappresentante dell’impresa, contenente una serie di informazioni, tra cui i dati identificativi della società , il numero di autoveicoli ammessi al beneficio, il numero dei litri di gasolio consumati per i quali èrichiesto il rimborso.

A seguito delle modifiche introdotte dal Dl 1/2012, ora la dichiarazione va inviata, a pena di decadenza, non pi๠entro il 30 giugno dell’anno successivo, ma entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare. Il credito, inoltre, deve essere utilizzato in compensazione non pi๠entro l’anno solare, ma “entro il 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello in cui èsorto” .

Fonte | FiscoOggi e Agenzia delle Entrate