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Cessioni e acquisti intracomunitari

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Con l’abolizione delle frontiere interne per il traffico di merci fra gli Stati membri dell’Unione Europea, il 1° gennaio 1993, èntrato in vigore un sistema fiscale nuovo, quello delle operazioni intracomunitarie, ben noto oggi a coloro che effettuano frequenti operazioni con la Francia, la Germania, i Paesi dell’Est.

Secondo la disciplina oggi vigente, che prevede l’assoggettamento ad IVA nel Paese di destinazione, le cessioni intracomunitarie sono operazioni non imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto: questo significa che dovranno essere regolarmente fatturate e l’ammontare entrerà  a far parte del volume d’affari, ma non si applicherà  il tributo.


Pi๠complesso il discorso degli acquisti intracomunitari: poichè l’operazione non èimponibile da parte del fornitore estero, sarà  l’acquirente italiano a dover integrare manualmente la fattura.

Egli dovrà  infatti calcolare il controvalore in euro (se la valuta originaria èdifferente) e calcolare l’IVA sull’operazione secondo le aliquote e le norme proprie della legge italiana, e riportare questo valore sulla fattura, in modo che il bene acquistato sia “Ivato” (termine orribile ma di uso comune) per le transazioni successive sul territorio nazionale.

Per consentire, allo stesso tempo, che l’imposta mantenga il profilo di neutralità  per l’imprenditore, l’ammontare dell’imposta sarà  registrato e conteggiato tanto a credito quanto a debito sui registri contabili, perchè il saldo sia zero.


Il discorso ètutto sommato immediato quando l’oggetto dell’operazione sono beni tangibili; diviene un po’ pi๠complicato quando si ha a che fare con una prestazione di servizi, prestata magari via Internet, per le difficoltà  di individuare l’esatta territorialità  dell’operazione.

Le leggi europee prevedono una casistica molto dettagliata per sciogliere i nodi pi๠comuni sul tema.