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Buoni i dati del floppy disk per muovere un accertamento

Nel caso in cui per rimuovere un accertamento debbano essere presentati dei dati dal contribuente, il fisco ha approvato l’uso del floppy disk che puಠessere anche il punto di partenza per i procedimenti del Fisco. Ecco come si va avanti nella rimozione dell’accertamento. 

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Contrariamente al parere della Procura generale, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, con sentenza del 9 marzo 2016, n. 4600, la Corte di cassazione ha affermato che èlegittimo l’accertamento basato sui dati rinvenuti nel floppy disk, anche se l’imprenditore li giustifica come preventivi di esito incerto, dal momento che il supporto informatico esaminato lascia trasparire una contabilità  parallela.

Il fisco prova a far capire che spesso di usano dei supporti di una certa età  per mascherare alcune operazioni anche recenti nella speranza che l’anzianità  dei supporti escluda gli accertamenti. Un fatto recente fa andare il fisco in una direzione differente. Il fatto esposto da FiscoOggi

All’esito di una verifica fiscale, veniva documentato con Pvc, sulla scorta dei dati estrapolati da un floppy disk rinvenuto in sede di ricerca documentale, l’esistenza di attività  non dichiarate consistenti nell’omesso rilascio di ricevute fiscali e in movimentazioni bancarie sui conti intestati alla società , all’amministratore, al procuratore generale e ai soci dell’impresa verificata. La conseguente rettifica reddituale veniva annullata dal giudice adito nè miglior sorte conseguiva l’appello erariale, incentrato sull’erroneità  del pronunciamento di primo grado in ragione dell’insufficienza e della contraddittorietà  della motivazione posta a suo fondamento. La Ctr asseriva che l’ufficio non avrebbe contrastato efficacemente le dimostrazioni documentali della contribuente, debitamente provando che i conti correnti bancari utilizzati per la ricostruzione dei ricavi – o determinate operazioni transitate nei conti – erano fittiziamente intestati a soggetti diversi dalla verificata. Il giudice regionale ha ritenuto altresଠnon provata l’esistenza di una vera contabilità  parallela “in quanto nulla esclude che il floppy disk rinvenuto contenesse effettivamente preventivi di esito incerto”. Nel prosieguo in Cassazione, l’ente impositore rileva che la sentenza impugnata aveva omesso di motivare su punti decisivi della controversia, astenendosi dal prendere posizione sulla riferibilità  alla società  dei conti intestati ai soci, all’amministratore e al procuratore generale, nonchè sulla idoneità  della documentazione prodotta dalla contribuente a superare la presunzione scaturita dalle movimentazioni bancarie e sulla rilevanza della contabilità  parallela rinvenuta nel floppy disk.

Qui èpossibile leggere la sentenza.