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Antiriciclaggio, il problema degli assegni post-datati

Secondo le norme contro il riciclaggio, gli assegni bancari devono recare la clausola di non trasferibilità , a meno di non richiedere espressamente alla banca la consegna di un carnet di assegni trasferibili.

Non ètuttavia consentito girare assegni di importo superiore ad una certa soglia. Tale soglia, fissata precedentemente a 12.500 euro, èstata abbassata a 5.000 euro dalla recente manovra finanziaria, che èdivenuta operativa il 31 maggio scorso.


Ma cosa succede agli assegni emessi prima di quella data? Finchè si èin regola non c’ problema. Per gli assegni di ammontare fra i 5.000 e i 12.500 con data di emissione antecedente al 31 maggio ma incassati successivamente non sorgono responsabilità  di nessun genere.

Il guaio, perà², èche fra le imprese, soprattutto di piccole dimensioni, èdiffusissima la pratica di emettere assegni post-datati di qualche settimana o qualche mese: un modo comune, per quanto illecito, di dilazionare i pagamenti senza ricorrere alle pi๠burocratiche (e costose) cambiali.
L’improvvisa emanazione del decreto, infatti, ha creato un bel problema a tutti coloro che hanno emesso in anticipo assegni con data posteriore al 31 maggio e per ammontare incluso fra i 5.000 e i 12.500 euro, senza la clausola di non trasferibilità .


Se non ci sono state girate nel frattempo, èpossibile rimediare inserendo in extremis sul titolo la famigerata dicitura “non trasferibile”. Ma se l’assegno ha iniziato a passare di mano in mano, non c’ pi๠niente da fare.
Due le strade possibili: o stracciare il documento e metterci una croce sopra sperando di recuperare ugualmente il credito per altre vie, o presentarlo ugualmente in banca. In questo caso, la somma èrogata lo stesso, ma tutti i giranti dovranno attendersi una multa fra l’uno e il quaranta percento dell’importo dell’assegno.