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Ecotassa, il codice tributo per pagare con F24

Entra in vigore da 1 marzo 2019 l’ecotassa, la nuova imposta sull’acquisto delle auto inquinanti: l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato già  i codici tributo necessari per poter versare l’imposta tramite F24 nella Risoluzione 31/2019, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1042, della legge 145/2018.

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Come previsto, l’ecotassa verrà  applicata a partire dal primo marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021, per l’acquisto di un’auto nuova, tassa che verrà  parametrica in base alle emissioni. 

La legge prevede che l’ecotassa oscilli da un valore di 1.100 a 2500 euro in base a quattro valori di emissioni. 

Per i veicoli con emissioni 161-175 Co2 al km èprevista una tassa di 1100 euro, per le auto con emissioni comprese fra 176-200 Co2 al km la tassa sale a 1600 euro, per le auto con emissioni 201-250 Co2 al km la tassa sale a 2000 euro mentre se i valori di emissione di Co2 al km sono superiori a 250, la tassa arriva a 2500 euro. 

Ecco allora il codice tributo necessario per effettuare il versamento utilizzando il modello F24 Elide: 

Il codice da inserire è3500: denominato “ECOTASSA – imposta per l’acquisto e l’immatricolazione in Italia di veicoli di categoria M1 con emissioni eccedenti la soglia di 160 CO2g/km, articolo 1, comma 1042, della legge 145 del 2018“.

Il codice tributo dovrà  essere inserito all’interno della colonna “importi a debito versati“. Nella sezione contribuente dovranno essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento. 

Nella sezione sezione “erario ed altro” ecco i campi da compilare: 

campo “tipo“: la lettera “A”;

campo “codice“, il codice tributo “3500”;

campo “elementi identificativi“: numero di telaio del veicolo per il quale viene effettuato il pagamento dell’imposta;

campo “anno di riferimento“: l’anno di immatricolazione del veicolo in Italia, redatto in quattro cifre.

L’ecotassa va applicata ai veicoli acquistati in locazione finanziaria e ai veicoli immatricolati in Italia dopo essere stati già  immatricolato in un altro Stato.

Vengono invece esentati i veicoli ad uso speciale elencati nell’allegato che sono camper, veicoli blindati, ambulanze, auto funebri, veicoli per handicappati, caravan.

 

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