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Obbligatorio attestato energetico immobili

Foto | Sandra Mu/Getty Images News/Getty Images

La legge di conversione del decreto ecobonus, conosciuto tecnicamente come decreto legge n. 63 del 2013 ha istituito l’attestato energetico sugli immobili. Tale certificato viene definito con la sigla APE e sarà Â obbligatorio in alcune fasi di trasferimento degli immobili. In particolare l’attestato energetico immobili sarà  di obbligo nei casi delle compravendite, delle locazioni e dei trasferimenti degli immobili.

Il decreto èstato emanato ormai da diversi mesi, per la precisione èin vigore dal 6 giugno. Adesso la conversione del decreto in legge dello stato lo conferma all’interno dell’ordinamento. Tale attestato energetico degli edifici va a sostituire il vecchio attestato di certificazione energetica; l’APE adesso ha lo scopo di certificare le prestazioni di un fabbricato sotto vari punti di vista:

  • in primo luogo attesta le prestazioni sotto l’aspetto dell’efficienza
  • in secondo luogo attesta le prestazioni sotto l’aspetto dell’abbattimento dei consumi.

Dal punto di vista pi๠tecnico l’attestato energetico immobili èun documento che attesta i consumi e le prestazioni energetiche di un immobile; proprio come accade nel caso dell’altro certificato denominato ACE. Il nuovo Ape, introdotto col decreto sugli ecobonus sarà  obbligatorio e dovrà  essere allegato al contratto di compravendita, oppure in caso diverso al contratto di locazione dell’immobile. Lo stesso certificato deve essere rilasciato e redatto da dei professionisti, che devono essere qualificati a scriverlo ed indipendenti.

Per quanto riguarda la durata, il certificato APE ha validità  decennale. Tutto questo vale solo nel caso in cui l’immobile non sia sottoposto a una riqualificazione tale da cambiarne le caratteristiche di consumo. Altro caso di non durata decennale del certificato èla non esecuzione di interventi volti alla manutenzione oppure nel caso di controlli degli impianti fissati dalla legge.

Durante la redazione dell’attestato verranno valutate le prestazioni energetiche dell’edificio.

Saranno quindi considerate le seguenti prestazioni energetiche, quali:

  • calda sanitaria
  • climatizzazione estiva
  • ventilazione
  • illuminazione naturale per gli uffici

Foto | Johannes Eisele/AFP/Getty Images