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Sentenza sulla deducibilità  delle perdite su crediti

La perdita su crediti avviene quando un’impresa non puಠrecuperare, totalmente o parzialmente, gli importi dovuti da un terzo per insolvenza di quest’ultimo; costituisce dunque un costo che incide negativamente sul reddito.

Dal punto di vista fiscale, perà², il legislatore vuole evitare facili abusi che abbatterebbero il reddito imponibile e stabilisce che le perdite su crediti siano deducibili solamente quando risultano da fatti certi e precisi: l’insolvenza del debitore, dunque, non deve essere semplicemente dichiarata dal creditore, ma deve essere dimostrata. Solo qualora il debitore sia assoggettato a fallimento o altra procedura concorsuale la sua insolvenza si ritiene automaticamente dimostrata.


All’attenzione della commissione tributaria regionale delle Marche ègiunto un caso che vedeva contrapposti una società  e l’Agenzia delle Entrate. Questa società  aveva dedotto dal reddito un elevato ammontare di crediti, ritenuti inesigibili, vantati verso un’altra società , controllata dalla prima e localizzata all’estero.

L’Agenzia, ottenendo ragione nel primo grado di giudizio, aveva ritenuto che le due società , dati i legami di partecipazione, si fossero accordate per consentire un vantaggio fiscale alla controllante. La CTR di Ancona, tuttavia, ha dato torto all’Agenzia delle Entrate e ha annullato l’avviso di accertamento che gravava sulla società  ricorrente.

Secondo i giudici, infatti, il fatto che vi fossero legami fra creditore e debitore poteva essere indizio ma non certo prova di elusione fiscale. La legge parla di “elementi certi e precisi” per dedurre il credito, ed effettivamente la controllante li aveva prodotti, sebbene non fossero stati ritenuti degni d’attenzione da parte dell’Agenzia.


Con lettere di sollecito, perizie sui bilanci della controllata e altri elementi, infatti, la controllante aveva dimostrato la sua buona fede. E, pi๠in generale, la CTR ha ritenuto che qualunque mezzo di prova si possa ritenere ammissibile per dimostrare l’insolvenza del debitore.

Fonte: Italia Oggi