
Tale norma ètanto pi๠utile quando ricorre una delle numerose ipotesi in cui la legge prevede regole particolari, in deroga rispetto ai principi generali già descritti.
Tale norma ètanto pi๠utile quando ricorre una delle numerose ipotesi in cui la legge prevede regole particolari, in deroga rispetto ai principi generali già descritti.
All’interno degli spazi delimitati dalla legge e dal Comune di competenza, il singolo negoziante puಠpoi decidere liberamente gli orari di apertura al pubblico del locale; ovviamente il discorso riguarda solamente l’apertura al pubblico, mentre attività lavorative di altro genere (come la tenuta dei libri contabili o la pulizia degli ambienti) possono essere eseguite quando il commerciante preferisce.
Il T.U., in particolare, descrive tre categorie di “vendite straordinarie†(saldi, liquidazioni, promozioni), tutte caratterizzate dal divieto di libertà assoluta per i negozianti: a fini di tutela della concorrenza, e soprattutto di quelle piccole realtà imprenditoriali che non potrebbero sopportare a lungo una battaglia sui prezzi, sono infatti fissati dei limiti precisi e delle salate sanzioni amministrative per chi li violasse.