
Al riguardo, in particolare, èstato chiarito che qualsiasi pratica inviata al registro delle imprese e al rea viene sospesa per tre mesi se nella visura camerale non èpresente l’indirizzo di posta elettronica certificata.

Al riguardo, in particolare, èstato chiarito che qualsiasi pratica inviata al registro delle imprese e al rea viene sospesa per tre mesi se nella visura camerale non èpresente l’indirizzo di posta elettronica certificata.

In particolare, la comunicazione della PEC dovrà avvenire al momento dell’iscrizione al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane per quanto riguarda le ditte individuali di nuova costituzione, mentre le imprese individuali già attive dovranno provvedere a depositare presso il registro delle imprese competente il proprio indirizzo PEC entro il 30 giugno 2013, sempre che non siano soggette a procedure concorsuali.

Tale obbligo rientra nelle disposizioni del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, nell’ambito quindi delle misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.