
L’omessa preventiva o tempestiva informazione al datore configura l’ipotesi dell’assenza ingiustificata, intendendosi per tale quella non ascrivibile a cause oggettive che rendano impossibile la prestazione lavorativa.

L’omessa preventiva o tempestiva informazione al datore configura l’ipotesi dell’assenza ingiustificata, intendendosi per tale quella non ascrivibile a cause oggettive che rendano impossibile la prestazione lavorativa.

Cosa ben diversa èinvece lo sciopero delle mansioni in quanto in questo caso il lavoratore non si rifiuta di compiere la sua prestazione lavorativa esercitando il diritto di sciopero, al contrario il suo rifiuto consiste nel non voler eseguire uno o pi๠compiti che ètenuto a svolgere.

La norma prevede che tale patto deve necessariamente risultare da un atto scritto, a pena di nullità . Il patto puಠrisultare anche da un atto separato rispetto al contratto di lavoro ed ènullo nel caso in cui non prevede un corrispettivo per il lavoratore e nel caso in cui non ècontenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo.