Mancata comunicazione PEC ditte individuali

Entro il 30 giugno 2013 le ditte individuali dovranno procedere alla comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

In particolare, la comunicazione della PEC dovrà  avvenire al momento dell’iscrizione al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane per quanto riguarda le ditte individuali di nuova costituzione, mentre le imprese individuali già  attive dovranno provvedere a depositare presso il registro delle imprese competente il proprio indirizzo PEC entro il 30 giugno 2013, sempre che non siano soggette a procedure concorsuali.

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Comunicazione PEC ditte individuali entro giugno 2013

L’art.16 del DL 185/2008 ha imposto la comunicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) prima ai professionisti e poi alle società  di persone e di capitali, rispettivamente entro il 29 novembre 2009 e il 29 novembre 2011.

Nel 2013 èinvece la volta delle ditte individuali, in particolare l’art. 5 del DL 179/2012 stabilisce che le imprese individuali di nuova costituzione che si iscrivono al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane devono comunicare il loro indirizzo PEC al momento dell’iscrizione, mentre le imprese individuali già  attive devono provvedere a depositare presso il registro delle imprese competente il proprio indirizzo PEC entro il 30 giugno 2013, sempre che non siano soggette a procedure concorsuali.

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