In tanti si chiedono quando arriva il rimborso per il 730, in relazione alla domanda precompilata che è stata opportunamente modificata e caricata sul sito dell’Agenzia delle Entrate negli ultimi giorni. Diversi utenti, infatti, in questi giorni hanno espresso non poche preoccupazioni in merito ai problemi tecnici riscontrati sul sito ufficiale, temendo che i suddetti bug potessero generare ritardi anche sotto quel punto di vista nel corso delle prossime settimane. Ecco perché occorrono dei chiarimenti, rispetto all’aggiornamento che ho portato alla vostra attenzione nei giorni scorsi con un altro articolo.
Appena conseguita la laurea certamente si prova un senso di grande sollievo e soddisfazione, perché si è riusciti a concludere un percorso molto impegnativo come quello universitario.
Un programma di revisione legale è un software rivolto ai professionisti per semplificare le attività di revisione dei conti, figure ormai presenti in tantissime società. In particolare, lo utilizzano i … Leggi il resto
Il termine “rivoluzione†ha da sempre investito la società civile con cambiamenti radicali, tanto nelle strutture comuni quanto nella sfera politica, sociale e giuridica. Il suo punto di partenza èsempre una presa di consapevolezza da cui si mettono in moto una serie di eventi che hanno innovato la realtà del tempo. In questa accezione, dal 2001 la nostra società vive un processo di rivoluzione/innovazione che ha mosso i suoi primi passi all’interno delle istituzioni politiche europee quando con l’allora Direttiva Infosoc (2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, “sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazioneâ€) ha spinto la strada alle singole legislazioni, non solo con riguardo al diritto d’autore, ma soprattutto in materia di digitalizzazione.
L’obbligo di comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese entro il 29 novembre 2011, sancito dal decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, èstato prorogato di altri trenta giorni.
Ne deriva quindi che le imprese chiamate alla suddetta comunicazione hanno ancora un mese di tempo per effettuarla, senza rischiare di incorrere in sanzioni.
La seconda fattispecie di atto contrario alla libera concorrenza èl’abuso di posizione dominante. Si dice che un operatore economico ha assunto una “posizione dominante†in un dato settore di mercato quando ha acquistato un tale dominio in quell’ambito da essere in grado, letteralmente, di non temere la concorrenza: spesso i consumatori identificano il tipo di prodotto con quel produttore, tanto da far sଠche egli possa attuare le politiche di marketing che preferisce senza che le contromosse dei concorrenti lo possano impensierire, quasi si agisse in monopolio.
Un dipendente comunale aveva presentato ricorso al garante della privacy dopo aver ricevuto la parcella per una consulenza direttamente sul posto di lavoro. La parcella proveniva da un avvocato quindi da un professionista.
Il garante per la tutela dei dati personali ha quindi stabilito che èlecito inviare sul luogo di lavoro le parcelle provenienti dalle consulenze di liberi professionisti se non ècomunicato dal cliente il luogo di residenza.
Continuano gli sforzi di fantasia del legislatore per individuare nuovi strumenti che evitino il ricorso al contenzioso tributario in caso di controversia fra il contribuente e l’Amministrazione Finanziaria.
Dopo l’accertamento con adesione ordinario e l’adesione ai PVC (processi verbali di constatazione), ora arriva anche la possibilità di aderire agli inviti che l’Agenzia delle Entrate invia al contribuente perchè quest’ultimo possa difendersi in contraddittorio dalle ipotesi di accertamento eseguite dal Fisco.
In una “normale†impresa individuale, il titolare puಠliberamente decidere le linee-guida del funzionamento della sua ditta, senza dover rendere conto a nessuno delle sue scelte. Ma nell’impresa familiare, il discorso diventa ben pi๠complesso.
Tutte le decisioni principali, quelle cioèriguardanti l’impiego degli utili, gli indirizzi produttivi, la stessa cessazione dell’impresa, devono essere prese da tutti i familiari impegnati nell’attività . Le decisioni sono prese a maggioranza, secondo il principio cosiddetto “capitarioâ€: ogni familiare ha cioèdiritto ad un voto, senza alcuna eccezione.
I familiari, inoltre, hanno diritto ad una quota degli utili e degli incrementi di valore che l’azienda acquista anno dopo anno, in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato. àˆ facile comprendere che queste proporzioni siano tutt’altro che facili da determinare.
Ancora: se l’imprenditore intende cedere a terzi l’azienda (e i familiari, come già detto, hanno approvato la cessione a maggioranza), gli stessi hanno diritto di prelazione sull’acquisto.
àˆ da notare che non ha rilevanza alcuna il titolo per cui i familiari prestano il loro lavoro: che siano inquadrati come dipendenti, come collaboratori a progetto o in altra forma, questo non cambia nulla sui diritti che gli sono riconosciuti.
Il diritto di famiglia italiano fu completamente riformato nel 1975. Il sistema previgente era impostato su antichi retaggi ormai anacronistici, come il ruolo di capofamiglia assegnato al marito-padre con tutti i diritti conseguenti, e divenuti largamente incostituzionali con l’emanazione, diversi decenni prima, della Carta fondamentale della Repubblica.
Un po’ a sorpresa, tuttavia, l’auspicata e complessa riforma del diritto familiare introdusse quasi di soppiatto un istituto del tutto nuovo, l’impresa familiare, che destಠe desta tuttora parecchie difficoltà di ordine pratico. In effetti, distinguere quando un’impresa puಠessere definita “familiare†e quando no èspesso tutt’altro che facile.
E tuttavia èuna differenza di importanza basilare, poichè nell’impresa familiare ritroviamo alcune norme che non trovano paragone in alcun altra legge inerente il diritto commerciale.
All’impresa familiare èdedicato un solo articolo del Codice Civile, il n. 230-bis, introdotto appunto nel nostro ordinamento oltre trent’anni fa.
In qualunque contratto di compravendita, il cliente vanta alcuni diritti riconosciutigli dalla legge e il cui rispetto incombe sul venditore. In mancanza, il compratore puಠchiedere la risoluzione del contratto e l’eventuale risarcimento dei danni.
Il primo dei suoi diritti, e il pi๠evidente, èche gli venga consegnato il bene acquistato. Meno palesi ma non meno importanti sono poi le garanzie contro le evizioni e contro i vizi.
La prima di esse èla garanzia con cui il venditore si impegna ad assicurare che il bene venduto fosse effettivamente di sua proprietà .
La conseguenza fondamentale dello scattare della prescrizione presuntiva èche si inverte l’onere della prova: in caso di controversia, infatti, non sarà pi๠l’acquirente a dover dimostrare di aver pagato quanto dovuto, ma al contrario sarà il venditore a dover dimostrare che il pagamento non èavvenuto.
à‰ dunque una situazione differente dalla prescrizione ordinaria, in cui dopo un certo periodo di tempo (normalmente dieci anni) il diritto di credito èperduto per sempre. In questo caso, invece, èancora possibile per il venditore far valere i propri diritti, ma purchè riesca a dimostrare che essi sussistono ancora.
Non tutti gli imprenditori sono a conoscenza di un istituto cui il Codice Civile dedica un certo spazio: si tratta della prescrizione presuntiva. Eppure, la conoscenza approfondita di queste norme possono rivelarsi di importanza fondamentale nelle controversie con eventuali clienti morosi.
Nella generalità dei casi, allorchè un soggetto vanti un credito nei confronti di un altro soggetto, e quest’ultimo non saldi in tutto o in parte quanto dovuto, il creditore potrà ottenere la soddisfazione del suo credito per vie giudiziali.
La “fuoriuscita†dei beni dell’impresa deve essere giustificata obbligatoriamente da un documento che ne certifichi la cessione (fattura, ricevuta, scontrino fiscale…); in caso di destinazione all’autoconsumo personale o familiare, o comunque a scopi diversi da quelli d’impresa, essa deve essere documentata con autofattura.
In mancanza, subentra la cosiddetta “presunzione di cessioneâ€: l’Amministrazione Finanziaria puಠlecitamente ritenere che l’imprenditore abbia venduto il bene senza fatturare la vendita, e applicare le relative sanzioni.
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