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Se il datore di lavoro non paga la malattia

Un nostro utente ci ha chiesto cosa succede quando il datore di lavoro dice di non avere i soldi per il pagamento dei giorni di malattia e intende licenziare il lavoratore. Abbiamo provato a dare una risposta a questo interrogativo chiarendo alcune informazioni riguardo il congedo di malattia.

Un lavoratore che si senta privato dei suoi diritti ha di default interesse ad avviare una vertenza tramite l’ispettorato del lavoro o tramite il sindacato. Procedure che potrebbero allungare il percorso di risoluzione del conflitto. Ecco la domanda del nostro utente e qualche consiglio utile.

Buona sera a tutti. Oggi ho saputo che mi devo operare al legamento crociato del ginocchio. Ho parlato con il mio datore di lavoro e lui ha detto che non ha soldi da spendere per i giorni di malattia che mi servono post operazione sarebbero 60g, mi ha detto che a questo punto lui mi licenzia perಠdice che mi mette per iscritto che appena sono pronto a tornare mi riassume. Mi devo fidare? Questa carta che lui dice ha valore o semplice carta straccia. Come mi devo comportare visto che ho 2 figli piccoli e mia moglie a carico? Aspetto risposte e consigli. Grazie in anticipo

Come specificato dall’INPS, il congedo di malattia èconomicamente anticipato dal datore di lavoro ma rientra nelle prestazioni erogate dall’istituto. Poichè non èchiaro il tipo di rapporto di lavoro in essere diremo che per gli operai settore industria/operai ed impiegati settore terziario e servizi con rapporto di lavoro in essere:

  • a tempo indeterminato: l’indennità  di malattia spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione e per un massimo di 180 giorni nell’anno solare;
  • a tempo determinato: l’indennità  di malattia spetta, per tutti i giorni coperti da idonea certificazione, per un numero massimo di giorni pari a quelli lavorati nei 12 mesi immediatamente precedenti l’inizio della malattia da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 180 giorni nell’anno solare. Il diritto cessa in concomitanza con la cessazione del rapporto di lavoro anche se avvenuta prima dello scadere del contratto. Il datore di lavoro non puಠcorrispondere l’indennità  per un numero di giornate superiore a quelle effettuate dal lavoratore alle proprie dipendenze; le restanti giornate sono indennizzate direttamente dall’Inps.

Rispetto a quella che si configura come una “sospensione del contratto”, sembra del tutto inutile un licenziamento (con pagamento delle varie incombenze, TFR, liquidazione, etc.: se non ci sono i soldi per la malattia!) con una successiva riassunzione.

> Assenze per malattia, la maggior parte di lunedà¬

Ha valore soltanto una lettera d’impegno oppure un nuovo contratto firmato con decorrenza alla data della fine della malattia. Ma per essere sicuri èmeglio consultare un legale di un sindacato di base che le saprà  indicare la soluzione migliore senza arrivare alla vertenza.