
Per estendere il più possibile la portata di questa tutela, la legge impone il risarcimento anche a favore delle vittime dei cosiddetti “infortuni in itinereâ€, ossia gli incidenti subiti nel tragitto casa-lavoro e rientro.
Ma la sentenza n. 17655/2009 della Corte di Cassazione ha destato molte perplessità . Il caso esaminato riguardava un dipendente che, andando al lavoro, aveva bruciato uno stop e avuto un grave incidente stradale che l’ha tenuto immobilizzato per mesi. L’INAIL ha scelto di risarcirlo, e, come conseguenza, di elevare sensibilmente il premio a carico della società datrice di lavoro.
Quest’ultima, però, ha impugnato presso il Tribunale Amministrativo Regionale la decisione dell’INAIL, ritenendo che, essendoci grave colpa del lavoratore (che aveva violato una precisa norma del codice della strada), non spettava a quest’ultimo alcun risarcimento, e tantomeno fosse dovuto alcun aumento di premio a carico dell’azienda.
La vicenda giudiziaria si è trascinata fino in Cassazione, e qui è arrivata la doccia fredda: i giudici, infatti, hanno concluso che il lavoratore non è risarcibile solo se l’incidente deriva da dolo (egli stesso l’ha provocato volontariamente), il quale è presunto anche in caso di gravissime violazioni del codice della strada, come imboccare una strada contromano.
Non rispettare uno stop, invece, non è stato giudicato un comportamento altrettanto sventato: l’incidente non è stato doloso bensì soltanto colposo, e come tale l’infortunio subito dal lavoratore è risarcibile.