Analizzando le norme sulla richiesta della cittadinanza italiana, emerge come l’istanza a seguito di matrimonio sia quella più “sicura”..

Negli altri due casi, invece (richiesta per residenza e per ipotesi speciali), l’ambito di discrezione lasciato alle commissioni di valutazione è più ampio, specialmente nell’esame delle condizioni reddituali degli extracomunitari, della loro conoscenza della nostra lingua o delle condizioni di integrazione.
Chiunque disponga della cittadinanza italiana (per ius sanguinis o apposita istanza) può tuttavia perderla. La perdita della cittadinanza è automatica per gli adottati ex-stranieri in cui il provvedimento di adozione è revocato per loro responsabilità, oppure quando si assumono incarichi pubblici o si esegue il servizio militare presso Stati esteri e non ci si rinuncia in seguito a formale intimazione delle nostre autorità.
Alla cittadinanza si può però anche rinunciare spontaneamente, se si è divenuti cittadini in seguito a adozione e, alla maggiore età, si entra in possesso di altra cittadinanza, oppure, più in generale, se si possiede un’altra cittadinanza e si risiede all’estero.
Essa può però essere riacquistata (presentando apposita istanza) dopo essere tornati a risiedere in Italia da almeno un anno oppure assumendo un incarico pubblico alle dipendenze dello Stato.
Rimane da segnalare che il ministero degli Interni ha attivato un call center cui chiedere maggiori informazioni e lo stato d’avanzamento delle proprie pratiche. Il numero è 06/48042101.
Ioannucci 9 Novembre 2011 il 15:21
più che un commento vorrei risolvere un quesito
ho la cittadinaza francese per matrimonio dal 1970 e non ho mai tolto la mia di nascita in Italia se volessi optare per la cittadinanza francese cosa dovrei fare? Grazie aspetto risposta