Home » Intervallo contratti di lavoro a termine

Intervallo contratti di lavoro a termine

impresa familiare

La nota del ministero del Lavoro dello scorso 4 ottobre 2013 ha chiarito una serie di aspetti inerenti il tema dell’intervallo di tempo tra due contratti di lavoro a tempo determinato. Tali chiarimenti sono dovuti a seguito di una serie di modifiche effettuate prima dell’estate da parte del Governo Letta con il decreto di legge n. 76 del 2013, successivamente convertito in legge dopo la fase di conversione parlamentare del testo.

In particolare le modifiche inerenti gli intervalli temporali che devono intercorrere tra due contratti di lavoro a tempo determinato sono stata apportate da parte dell’art. 7  comma 1 lettera c) del decreto legge numero 76 del 2013 del decreto lavoro.

La nota del ministero del Lavoro èintervenuta per chiarire una serie di aspetti riguardanti la validità  della contrattazione collettiva, che ha ridotto la durata degli intervalli a 20 e 30 giorni. Precedentemente la legge prevedeva una diversa formulazione che imponeva una durata ordinaria dell’intervallo tra contatti di 60 e 90 giorni. Era questa una delle misure pi๠contestate della riforma Fornero sul lavoro, che aveva fatto perdere il posto di lavoro a molti giovani.

Il ministero del Lavoro ha chiarito e ricordato attraverso il comunicato ufficiale che la contrattazione collettiva ha avuto lo scopo di flessibilizzare la disciplina precedentemente in vigore entro una serie di limiti legali consentiti, che nello specifico ammontano a 20 e 30 giorni in relazione alla durata infrasemestrale o meno del contratto a termine.

Nella nota ufficiale si legge che la regolamentazione contrattuale èormai superata a seguito di una serie di modifiche di legge che hanno ridotto in via ordinaria lo spazio temporale tra due contratti a 10 e 20 giorni. In questo modo si èprovveduto a modificare e superare quindi tutti gli interventi contrattuali di flessibilizzazione  precedentemente posti in essere; tali interventi erano connessi ai minimi di durata legale dell’interruzione, nella misura di 20 e 30 giorni,  superiori agli attuali  periodi normativamente previsti.