Dopo la riforma delle pensioni è la volta della riforma del mercato del lavoro, destinata da un lato a ridurre la flessibilità...

L’ipotesi più accreditata riguarderebbe l’introduzione di un cosiddetto “contratto unico“, anche se a riguardo le proposte arrivate dai diversi schieramenti politici prevedono diverse alternative.
► NOVITÀ LEGGE STABILITÀ SUL LAVORO
La proposta del senatore giuslavorista Pietro Ichino prevede solo per i nuovi assunti un unico tipo di contratto di lavoro a tempo indeterminato, mentre il contratto a tempo determinato potrà ancora essere stipulato per i lavoratori a termine, i co.co.co. e i collaboratori a progetto sopra i 40.000 euro annui. Sul fronte dei licenziamenti tale proposta prevede la mancata applicazione dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, in quanto il licenziamento sarebbe possibile per motivi organizzativi e tecnici, con conseguente corresponsione al lavoratore di un’indennità commisurata al numero di anni di lavoro. Il reintegro nel posto di lavoro sarebbe possibile solo in caso di licenziamento discriminatorio.
► POSSIBILE MODIFICHA ARTICOLO 18 STATUTO DEI LAVORATORI E REDDITO MINIMO
La proposta del senatore Paolo Nerozzi e ispirata dagli economisti Tito Boeri e Pietro Garibaldi prevede l’assunzione tramite un contratto unico sempre a tempo indeterminato nell’ambito del quale è prevista una fase di inserimento della durata di tre anni, durante i quali è possibile il licenziamento per giusta causa senza reintegro nel posto di lavoro e con la corresponsione di un’indennità monetaria al lavoratore. Trascorsi i tre anni si applicano invece le disposizioni contenute nell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori.
La terza proposta è invece firmata da un’ottantina di parlamentari democratici, tra cui figura in prima linea l’ex ministro del Lavoro Cesare Damiano, e prevede un “contratto unico di inserimento formativo”, ossia un contratto a tempo indeterminato preceduto da una prima fase della durata di tre anni, simile ad un periodo di prova, durante la quale è possibile il licenziamento con obbligo di preavviso. Trascorsi i tre anni scatta l’assunzione a tempo indeterminato e la conseguente applicazione delle norme contenute nell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori.
gianni 10 Gennaio 2012 il 20:32
Con queste proposte di contratti di lavoro, per una persona che è arrivata oltre i 40 anni di età, come andrebbe a finire? cosa accadrebbe veramente che non capisco bene. grazie buonasera.
gianni 10 Gennaio 2012 il 20:36
Scusate dimenticavo io sono disoccupato. ancora grazie.