
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere applicato in tutti i settori dell’economia, dal commercio al tessile e passando per il settore delle telecomunicazioni, quello edile, chimico, e tra l’altro, anche bancario. La retribuzione dell’apprendista non è fissa, ma tende a crescere nel tempo in quanto calcolata, in percentuale sui minimi contrattuali previsti, sia in ragione dell’inquadramento, sia della categoria economica.
► CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
Il rapporto tra il giovane apprendista assunto, e l’impresa, può chiudersi al termine del periodo dell’apprendistato, oppure proseguire attraverso la trasformazione del contratto di lavoro. E’ tassativamente vietato invece il licenziamento dell’apprendista prima della scadenza naturale del periodo di apprendistato a meno che non sia insorta una giusta causa o un giustificato motivo. A sua volta il giovane apprendista con contratto di lavoro-formazione in corso può rassegnare prima della scadenza le proprie dimissioni, ma può farlo solo a fronte di una giusta causa.
► ASSUNZIONE APPRENDISTA PROFESSIONALIZZANTE
Per gli apprendisti, nel triennio 2009-2011, anche come provvedimento anticrisi, è stata introdotta la possibilità , nel rispetto dei requisiti, di percepire l’indennità di disoccupazione nel caso in cui dall’apprendistato non si passi, a conclusione del periodo, alla trasformazione del contratto di lavoro.