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Cassa integrazione in deroga soggetti ASpI

Foto | STR/AFP/Getty Images

Un messaggio ufficiale dell’Inps ha chiarito una serie di situazioni inerenti la materia Aspi, ovvero l’assicurazione sociale per l’impiego introdotta con la riforma Fornero sul lavoro del 2012, emanata durante gli anni del Governo Monti.

In particolare l’Inps ha diffuso il messaggio nr. 16857 dello scorso 21 ottobre, con cui ha fornito una serie precisazioni in materia di ASpI sul diritto alla fruizione dell’ASpI dopo la Cassa integrazione in deroga.

L’Inps ha infatti ritenuto non ammissibile il ricorso al trattamento Aspi per i soggetti che hanno fruito dell’ammortizzatore sociale della Cassa Integrazione in deroga.

Il messaggio si èreso necessario a seguito di una serie di richieste di chiarimenti in merito alla possibilità  per le aziende e per i lavoratori che hanno già  ottenuto e sfruttato la cassa integrazione in deroga. Veniva infatti richiesto all’Inps se era possibile per i soggetti di cui sopra di ricorrere alla misura della sospensione per crisi aziendali o occupazionali con intervento integrativo obbligatorio dei Fondi bilaterali ovvero dei Fondi di solidarietà . Tale intervento èinfatti previsto dall’articolo 3, commi 17 e 18, della legge 28 giugno 2012, n. 92, ovvero la riforma Fornero sul lavoro.

L’Inps, si èinfatti appellato ad una precedente nota pubblicata dal ministero del Lavoro, ovvero la numero 33629 dello scorso 4 ottobre 2013, e ha quindi confermato che tale possibilità  in considerazione delle modifiche apportate all’istituto degli ammortizzatori sociali dalla legge n. 92 del 2012.

Nel particolare si richiama l’ articolo 2 della legge di riforma del lavoro della Fornero, che ha abrogato una serie di disposizioni a decorrere da quest’anno, ovvero dal 1 gennaio 2013. Sono state infatti abrogate:

  • disposizioni che disciplinano l’indennità  ordinaria di disoccupazione con requisiti normali e ridotti per i lavoratori sospesi e l’indennità  di disoccupazione con i requisiti normali per gli apprendisti sospesi o licenziati, che sono previsti dall’articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009
  • comma 1-bis del menzionato decreto-legge n. 185/2008, che stabiliva che l’eventuale ricorso ai trattamenti di integrazione salariale o di mobilità  in deroga fosse in ogni caso subordinato al completo esaurimento dei periodi di tutela di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo 19, comma 1.

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