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Voucher, disoccupazione agricola e CIG, vanno d’accordo?

L’INPS offre una vasta gamma di possibilità  a tutti i cittadini che hanno perso l’impiego ma vogliono lavorare in  modo occasionale senza rinunciare all’assegno pi๠importante fornito da mobilità , CIG, disoccupazione altre forme di sostegno al reddito. 

Avendo come riferimento la circolare 170/2015 dell’istituto di previdenza, affrontiamo un po’ per volta questi dubbi. La fonte INPS non delude.

Compatibilità  e cumulabilità  del lavoro accessorio con la disoccupazione agricola.

Anche per i trattamenti di disoccupazione agricola l’articolo 48, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015 conferma la compatibilità  con lo svolgimento di attività  di lavoro occasionale accessorio. Il diritto di cumulo dell’indennità  in argomento con il reddito derivante dal lavoro accessorio svolto nell’anno di riferimento della prestazione èpossibile nel limite complessivo annuale di 3.000 euro netti di compenso, rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Per quanto riguarda l’applicazione della norma in argomento, si ritiene utile rammentare, in considerazione del fatto che l’indennità  di disoccupazione agricola viene richiesta ed erogata nell’anno successivo a quello in cui si èverificato lo stato di disoccupazione, che la cumulabilità  con tale prestazione deve essere valutata con riferimento all’eventuale attività  di lavoro accessorio svolta nell’anno di competenza della prestazione.

Compatibilità  e cumulabilità  del lavoro accessorio con la Cassa Integrazione Guadagni.

Anche le integrazioni salariali sono interamente cumulabili con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di euro 3.000 per anno civile, rivalutabile annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Per i compensi che superano detto limite, fino a 7.000 euro per anno civile (limite massimo annuale rivalutabile di reddito percepibile nell’ambito del c.d. lavoro accessorio), si applicherà  quanto previsto dall’articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 148/2015 che ripropone le abrogate disposizioni (v. articolo 46, comma. 1 lettera L, decreto legislativo n. 148/2015) di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo  8 della legge n. 160/88. Quindi, le remunerazioni da lavoro accessorio che superino il limite dei 3.000 euro non sono integralmente cumulabili: ad esse dovrà  essere applicata la disciplina ordinaria sulla compatibilità  ed eventuale cumulabilità  parziale della retribuzione (cfr. circolare Inps n. 130 del 2010). Conseguentemente, per il solo caso di emolumenti da lavoro accessorio che rientrino nel limite dei 3.000 euro annui, l’interessato non sarà  obbligato a presentare all’INPS la comunicazione preventiva di cui all’art. 8, comma 3, decreto legislativo n. 148/2015. Viceversa, la suddetta comunicazione preventiva andrà  resa prima che il compenso determini il superamento del predetto limite dei 3.000 euro, anche se derivante da pi๠contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell’anno, pena la decadenza dalle integrazioni salariali (a tal riguardo restano in vigore i chiarimenti forniti con le circolari nn. 75/2007 e 57/2014).