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Falsi d’autore vietati

Una delle principali preoccupazioni delle imprese italiane èquella di tutelarsi dalle contraffazioni: sempre pi๠spesso, produttori senza scrupoli (connazionali o stranieri) immettono sul mercato prodotti di scarsa qualità  applicando senza autorizzazione i marchi pi๠celebri del made in Italy, o comunque simboli estremamente simili e confondibili. Il danno di fatturato e d’immagine per le nostre aziende èciclopico.


Un fenomeno particolare, perà², èquella del cosiddetto “falso d’autore”: esteriormente il prodotto èa tutti gli effetti identico a quelli originali, perಠèaggiunta la scritta, appunto, “falso d’autore”. In questo modo, si difendono i taroccatori, il cliente èconsapevole che si tratta di una riproduzione e non dell’originale, e quindi la falsità , essendo dichiarata alla luce del sole, non sarebbe pi๠perseguibile.

Di diverso avviso la magistratura, che ha regolarmente stabilito che il falso d’autore costituisce in ogni caso contraffazione del marchio (che ciಠsia ammesso apertamente non sposta il nocciolo della questione); inoltre, una buona fetta di consumatori, soprattutto stranieri, non èin grado di avvedersi o di comprendere esattamente cos’ un falso d’autore e possono confonderlo col prodotto originale.


Ma anche se cosଠnon fosse, ciಠnon toglie che chi produce falsi d’autore sta in ogni caso deviando slealmente su di sè parte della clientela che il produttore originale si è“guadagnato” col suo marchio, che il taroccatore drena a suo favore con un’imitazione servile e sistematica, ancorchè dichiarata, delle sue realizzazioni.

E mentre alcuni grandi nomi del made in Italy (Bulgari, Gucci, Prada e parecchi altri) stipulano alleanze per perseguire insieme in tribunale i casi pi๠clamorosi, va ricordato che esiste un campo in cui il falso èammissibile: quello delle opere d’arte. In ogni caso, quadri e statue copiati devono riportare la scritta “falso d’autore” o altra analoga.