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Specifiche versamenti volontari lavoratore

Pensione

I lavoratori hanno la facoltà  di effettuare dei versamenti volontari nel caso in cui abbiano cessato oppure interrotto l’attività  lavorativa. Il versamento di questo genere di contributi puಠessere effettuato per due principali motivazioni.

La prima èdovuta dal fatto che il lavoratore voglia perfezionare i requisiti di assicurazione e di contribuzione; tali requisiti sono strettamente necessari per poter raggiungere il diritto a ricevere una prestazione pensionistica.

Un altro motivo èquello di incrementare l’importo del trattamento pensionistico a cui avrebbe diritto il lavoratore; tutto questo solo nel caso in cui siano già  stati perfezionati i requisiti contributivi richiesti.

E’ necessario comunque il rilascio di un’autorizzazione per effettuare tali versamenti volontari. Esso èinfatti subordinato alla cessazione oppure ad una interruzione del rapporto di lavoro che ha dato origine all’obbligo assicurativo.

Ci sono comunque dei casi in cui l’autorizzazione ai versamenti volontari puಠvenire rilasciata anche nel caso in cui il rapporto di lavoro non sia cessato. Essa infatti puಠessere concessa in caso di rapporto di lavoro subordinato o autonomo nel caso in cui si sia verificata:

  • sospensione dal lavoro, avvenuta perಠper periodi di breve durata, ma solo nel caso in cui tali periodi possano essere assimilati alla interruzione o cessazione del lavoro; ossia nei casi di aspettativa per motivi di famiglia ad esempio
  • sospensione o interruzione del rapporto di lavoro che sono previsti appunto da delle specifiche norme, disposizioni attuative e contrattuali che sono successive al 31 dicembre 1996;  rientrano quindi in questo caso i congedi per formazione, i congedi per gravi e documentati motivi familiari, l’aspettativa non retribuita per motivi privati o malattia, lo sciopero e l’interruzione del rapporto di lavoro con conservazione del posto per servizio militare; èinoltre prevista la possibilità  di riscatto secondo quanto previsto dall’art. 5 del decreto legislativo dell’8 settembre 1996, n. 564
  • attività  svolta con contratto di lavoro part-time, nel caso in cui venga effettuata come copertura oppure come integrazione dei periodi di attività  lavorativa che èstata svolta ad orario ridotto;
  • integrazione dei versamenti effettuati in caso di svolgimento di un’attività  lavorativa nel settore agricolo

Foto | Lionel Bonaventure/AFP/Getty Images