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Ritenute sulle ristrutturazioni: risolti tutti i dubbi

Pochi giorni fa avevamo segnalato alcune difficoltà  d’interpretazione della normativa sulle ritenute d’acconto che le banche devono applicare sui bonifici per lavori di ristrutturazione edilizia o riqualificazione energetica.

Quasi contemporaneamente èintervenuta la stessa Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 40/2010, che ha offerto una serie di risposte sia ai quesiti che avevamo posto che ad altri. Vediamo, dunque, il contenuto di questa circolare.


Innanzitutto, si èchiarito che la ritenuta incombe solo sul reddito e non sull’IVA; percià², la banca dovrà  determinare la base imponibile e fare i calcoli del caso. Siccome, perà², la banca non puಠconoscere l’aliquota applicata (talvolta èdel 10%, talvolta èdel 20) e possono entrare in gioco anche altre componenti diverse dal reddito (rimborsi di spese anticipate, contributi previdenziali ordinistici ecc.), per motivi di semplicità , ai fini della ritenuta si assume che l’aliquota IVA sia pari al 20% del totale e dunque pari ad un sesto della somma bonificata. La ritenuta, pertanto, si applica sui restanti cinque sesti.

Qualora il contribuente sia sottoposto non all’IRPEF ma ad un’imposta sostitutiva, la ritenuta costituisce acconto ai fini di tale tributo separato. Sebbene la circolare non lo dica espressamente, si ritiene che questo sia il caso anche degli aderenti al regime agevolato delle nuove iniziative, che pertanto subiscono in quest’occasione la loro prima ritenuta in assoluto (essendo stati finora esenti da ogni tipo di ritenuta).


L’Agenzia ha anche chiarito che sarebbe iniquo sottoporre lo stesso reddito a due ritenute diverse. Percià², quando una certa somma èdestinata a subire ritenute da parte della banca, sulla stessa il cliente non deve mai applicarne alcuna.
Data la situazione di confusione, infine, l’Agenzia ha escluso di applicare sanzioni in caso di errori compiuti in queste prime settimane.

Fonte: Agenzia delle Entrate