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La fattura dalla A alla Z (decima parte)

Se l’operazione eseguita èimponibile ai fini IVA (e dunque non è“esente” o “non imponibile”), il passaggio successivo consiste nell’indicazione dell’aliquota applicata. L’aliquota IVA ordinaria èpari al 20%; per alcune tipologie di beni o servizi, tuttavia, sono stabilite percentuali ridotte per motivi socio-politici: 10% e 4%.

Dopodichè occorrerà  indicare l’imposta sull’operazione, determinata tramite una semplice moltiplicazione fra la base imponibile e l’aliquota. Qualora, come talvolta capita, con uno stesso documento sono fatturate diverse operazioni soggette ad aliquote distinte, occorre tenere separate sia le componenti della base imponibile che le relative imposte, che andranno poi sommate in coda.
La somma della base imponibile e dell’imposta costituisce un altro elemento indispensabile: il totale della fattura.


Esso non coincide necessariamente con la somma dovuta dal cessionario al cedente, poichè talvolta sono concessi arrotondamenti e abbuoni (importi esclusi da IVA) oppure perchè il cessionario deve applicare la ritenuta d’imposta sul compenso.

Questi dati, che non riguardano l’imposta sul valore aggiunto, non devono necessariamente comparire in fattura, ma per motivi di chiarezza ècomunque meglio indicarli.

Qualora il cedente aderisca al regime agevolato per le nuove iniziative produttive e voglia avvalersi del beneficio di non subire ritenute, deve specificare espressamente in fattura che il suo compenso “non èsoggetto a ritenuta ex art. 13 L. 388/2000”, o altra dicitura analoga.


Quando invece egli èsoggetto al regime agevolato per i contribuenti minimi – il famoso “forfettone” – le sue operazioni sono sempre escluse da IVA (ma non da ritenuta). Nelle sue fatture dunque non compariranno nè l’aliquota nè l’imposta, ma deve essere presente la dicitura “operazione esclusa da IVA per applicazione dell’imposta sostitutiva ex art. 1, cc. 96-117, legge 244/2007”, o altra scritta analoga.