
La dichiarazione, in particolare, è nulla in tre ipotesi. Innanzitutto, se essa è redatta su un modello diverso da quello ministeriale: impensabile, per esempio, che una società dichiari i suoi redditi non sul Modello UNICO ma con una tabella inventata dal contribuente stesso, anche se fosse esatta nei contenuti.
La dichiarazione è nulla, inoltre, se è inviata oltre i novanta giorni successivi alla scadenza di legge (se viene inviata entro novanta giorni, invece, è comminata una sanzione ma la dichiarazione è valida).
La nullità , infine, si ha quando essa non è stata firmata dal contribuente, problema oggi quasi superato dato che le dichiarazioni sono quasi tutte inviate telematicamente.
Inoltre questa forma di nullità è sanabile, dato che, in caso di dichiarazione non sottoscritta, l’Amministrazione Finanziaria invita il contribuente a recarsi presso i suoi uffici ad apporre la firma, e solo se dopo trenta giorni il cittadino non ha ancora adempiuto la dichiarazione diviene irrevocabilmente nulla.
Va inoltre ricordato che tutti i termini indicati sono raddoppiati se sono stati commessi reati tributari (discorso applicabile anche per i controlli automatici e formali) e che, inoltre, le stesse scadenze riguardano soltanto l’avvio delle verifiche, ma nulla esclude che, una volta cominciate, esse si trascinino in avanti per anni e anni.