La norma riguarda ogni tipo di immobile: terreni e fabbricati. I dati da indicare, dunque, saranno per i primi: foglio, particella, subalterno, superficie, reddito dominicale e reddito agrario; per i secondi, saranno foglio, mappale, subalterno, sezione, numero, categoria, classe, rendita, consistenza e zona censuaria, oltre naturalmente all’indirizzo. Non tutte queste informazioni sono esistenti per ogni immobile, quindi occorrerà segnalare ovviamente solo quelli disponibili.
Si attende, pertanto, che l’Agenzia delle Entrate adegui il modello 69 perchè contenga i nuovi dati; anche il software di registrazione (per chi volesse provvedere in via telematica) andrà aggiornato.
Lo scopo èquello di combattere le famigerate case-fantasma: quelle cioèsistenti nella realtà ma sconosciute al catasto. In mancanza dei dati catastali, infatti, risulterà impossibile registrare un contratto di locazione, e questo dovrebbe spingere i proprietari a richiedere urgentemente l’accatastamento.
Questa, perlomeno, èl’intenzione; poi, naturalmente, c’ il rischio-boomerang: ossia, che un contratto che altrimenti sarebbe stato registrato non lo sia pi๠perchè il locatore, non essendo in regola col catasto, preferisca agire in nero.
Inoltre, sono previste sanzioni pesanti per chi fornisca dati catastali errati o incompleti: sono incluse fra il 120 e il 240% dell’imposta di registro dovuta sulla locazione, e dunque risulteranno pari ad un valore fra il 2,4 e il 4,8% del corrispettivo complessivo del contratto, con un minimo di 136 euro.