
Il D. Lgs. 141/2010 ha perà ² cambiato completamente il quadro, introducendo il nuovo articolo 125-ter all’interno del Testo Unico Bancario.
Il mutuatario, infatti, ha ora il diritto di recedere senza fornire particolari giustificazioni da qualsiasi contratto bancario di natura creditizia. Il recesso puà ² essere comunicato alla controparte entro il termine di quattordici giorni dalla data di firma del contratto, o dalla data in cui ha ottenuto tutte le informazioni di legge qualora sia successiva.
Il diritto viene fatto valere inviando una raccomandata A/R alla banca; oppure spedendo entro il termine descritto una e-mail, un fax o un telegramma (quando questi metodi di comunicazione siano previsti espressamente dal contratto), purchè nelle quarantotto ore successive il recesso sia confermato via raccomandata A/R.
Se nel frattempo il contratto ha già  cominciato a prendere piede, il mutuatario dovrà  restituire alla banca tutte le somme da questa accreditate, con gli interessi intanto maturati, nonchè rimborsare tutte le spese sostenute verso terzi, a partire dalle tasse.
Esiste poi una seconda possibilità  di recedere dai contratti di credito: quando essi sono stipulati a durata indeterminata. In questo caso il diritto puà ² essere fatto valere anche dalla banca.
Ancora una volta occorre una raccomandata A/R da spedire alla controparte, perà ² va rispettato anche un termine di preavviso, la cui durata èfissata dal contratto ma in ogni caso non puà ² superare trenta giorni per il cliente ed essere inferiore a sessanta per la banca.
Fonte: Il Sole 24 Ore