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Reddito Operativo Lordo e interessi passivi

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Il Reddito Operativo Lordo (R.O.L.) èdato dalla differenza fra i ricavi derivanti all’impresa dallo svolgimento delle sue attività  ordinarie (escludendo dunque interessi attivi, proventi straordinari, rivalutazioni ecc.) e tutte le componenti di costo legate a loro volta all’attività  ordinaria ad eccezione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing, che non sono computabili.

Gli interessi passivi che risultano non deducibili perchè eccedenti rispetto agli interessi attivi sono deducibili nell’esercizio esclusivamente fino ad un massimo pari al 30% del R.O.L. cosଠdeterminato. Percià², se essi non raggiungono il famigerato 30% sono integralmente deducibili; se invece superassero tale soglia, la quota eccedente non si puಠdedurre dal reddito.


Ma il discorso si complica ulteriormente! Innanzitutto, il legislatore ha voluto ammorbidire la situazione a favore dell’imprenditore elevando il valore del R.O.L. necessario per determinare la soglia di deducibilità : ai fini del nostro calcolo, infatti, esso èincrementato di diecimila euro per il 2008 e di cinquemila euro per il 2009, mentre dal 2010 in poi sarà  incrementato delle quote di R.O.L. degli anni precedenti non utilizzate per la deducibilità  dei rispettivi interessi passivi (questo si verifica quando gli stessi sono integralmente dedotti perchè non superano gli interessi attivi o perchè sono comunque di ammontare inferiore alla soglia del 30%).


In secondo luogo, gli interessi passivi che al contrario risulteranno indeducibili nell’esercizio a causa dell’applicazione della regola del R.O.L. resteranno in un limbo fino a quando non si verificherà  una situazione opposta, e cioèfino all’esercizio in cui gli interessi passivi di quell’anno futuro risulteranno integralmente deducibili, lasciando dunque spazio per dedurre in tutto o in parte i “vecchi” interessi passivi non dedotti, almeno fino alla soglia del solito 30% di quel R.O.L. futuro.

Nel prossimo articolo un esempio numerico illustrerà  meglio la norma.