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Conversione del contratto di lavoro, il calcolo degli interessi

Una sentenza della Corte di Cassazione ha chiarito la giusta interpretazione e i sistemi per il calcolo degli interessi che il datore di lavoro deve versare al lavoratore nei casi di condanna alla conversione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato.

L’Ordinanza numero 25 del 7 gennaio 2015 chiarisce come calcolare e quando pagare gli interessi al lavoratore. Si tratta di un argomento che era già  stato trattato da una precedente sentenza del 2014, la numero 21001 che recitava:

“L’indennità  prevista dall’art. 32 legge n. 183/10 trova applicazione ogni qual volta vi sia un contratto a tempo determinato per il quale operi la conversione in contratto a tempo indeterminato e, dunque, anche in caso di condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore che abbia chiesto ed ottenuto dal giudice l’accertamento della nullità  di un contratto di somministrazione lavoro convertito – ai sensi dell’ultimo co. dell’art. 27 d.lgs. n. 276/03 – in un contratto a tempo indeterminato tra lavoratore e utilizzatore della prestazione”.

La nuova ordinanza, alla luce del Collegato Lavoro del 2010 spiega che il datore di lavoro che sia stato condannato alla conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, deve versare al lavoratore anche una somma a titolo di interessi che si calcola dal momento in cui la sentenza dispone la conversione del rapporto di lavoro.

In pratica al lavoratore èriconosciuta un’indennità  forfettaria, a titolo di credito da lavoro. Questa indennità  èprevista dalla legge 183/2010 (art. 32 comma 5) e deve essere compresa tra un minimo di 2,5 mensilità  e un massimo di 12 mensilità  calcolate sull’ultima retribuzione globale di fatto.