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Regime IVA in caso di cessione degli immobili, facciamo chiarezza

Il settore dell’edilizia prima e dell’immobiliare poi devono assolutamente ripartire per questo èimportante fare chiarezza su una serie di normative fiscali che dovrebbero introdurre delle agevolazioni e bilanciare gli effetti disastrosi della crisi.

Negli ultimi mesi del 2014 si èstati ufficialmente costretti a rimandare il rilancio dell’edilizia al 2015. Si èanche preso nota di una serie di dubbi rispetto all’applicazione del regime IVA in caso di cessione degli immobili su cui sono stati fatti dei lavori di ristrutturazione entro cinque anni dalla fine dei lavori.

Il dubbio riguarda i lavori che sono esenti dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto. Il dubbio nasce dal fatto che non sempre si possono qualificare con precisione i lavori eseguiti. In soccorso a chi ha bisogno di chiarezza èintervenuto il Consiglio nazionale del notariato che ha provato a far capire come si dividono i lavori di manutenzione ordinaria, esenti dall’IVA, dai lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia che sono invece imponibili.

Per capire quali tipi di lavori sono stati fatti bisogna guardare ai titoli abilitativi, alle perizie tecniche e ai soggetti che effettuano la vendita.

Rispetto ai titoli abilitativi si sa che se i lavori sono stati eseguiti in regime di edilizia libera, quindi con la semplice comunicazione dei lavori e l’immobile èad uso abitativo, allora potremmo essere di fronte a lavori di manutenzione straordinaria esenti dall’IVA. Se al contrario èstato richiesto un permesso di costruire, allora èsicuro che si tratta di ristrutturazioni soggette ad IVA.

Per verificare che tipo di lavori sono fatti su un immobile si possono anche visionare le perizie tecniche e se i dubbi non sono risolti da questi documenti, si puಠchiedere un chiarimento al Comune che rilascia una dichiarazione o un certificato apposito. Si puಠanche richiedere una perizia tecnica invece della dichiarazione del direttore dei lavori.

Arriviamo cosଠal soggetto che effettua la vendita. Se si tratta di un’impresa di ripristino e non di un’impresa costruttrice, èsicuro che sono stati compiuti lavori di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica, quindi èsicuro che il costo dei lavori sia soggetto al pagamento dell’IVA.