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Due tipologie di cooperative

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Nel mese di luglio èntrata in vigore una revisione dell’ordinamento legislativo delle cooperative che ritocca in diversi punti la normativa precedente. Per meglio comprendere, tuttavia, la portata della riforma, ènecessario premettere una sintesi delle leggi in materia cosଠcome sono state rivisitate con la riforma del diritto societario nel 2003.

Le cooperative sono sempre state tutelate dal nostro ordinamento sotto vari punti di vista (esiste, d’altronde, anche una prescrizione costituzionale in tal senso), e in particolare hanno sempre goduto di importanti agevolazioni fiscali.


Tuttavia, con il passare degli anni molte coop hanno perso la loro immagine tradizionale di piccole società  con radicamento locale destinate a raccogliere e dividere gli sforzi dei lavoratori (si pensi alle cooperative agricole o a quelle edilizie) e sono divenute dei veri giganti in grado di competere con le stesse società  per azioni sul mercato nazionale e oltre i suoi confini.


Cosicchè, nel 2003, la grande riforma del diritto societario, fra le altre cose, ha stabilito di suddividere le società  cooperative in due categorie ben distinte: le cooperative a mutualità  prevalente e quelle a mutualità  non prevalente (o “cooperative diverse”, come si dice pi๠frequentemente).

Le agevolazioni tributarie sono ora riservate solo alla prima tipologia di impresa, la quale, secondo il legislatore, èla sola che ha mantenuto i tratti originari del movimento cooperativo e che dunque merita la tutela prescritta dalla nostra Costituzione.

Prima di indicare in cosa consistano i tratti distintivi di una cooperativa a mutualità  prevalente, specifichiamo in cosa consiste la principale agevolazione tributaria prevista: il 70% del reddito risultante dalla dichiarazione non èsoggetto a tassazione, in quanto lo èsolo il 30% rimanente; nelle cooperative diverse, invece, èdetassato solo il 30% dei redditi destinati alle eventuali riserve indivisibili.