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Requisito della mutualità  prevalente

Come accennato, le agevolazioni assegnate dalle norme tributarie alle società  cooperative oggigiorno sono attribuite solamente a quelle fra loro che presentano il requisito della “mutualità  prevalente”. Vediamo di approfondire.

Tutte le società  cooperative sono caratterizzate dallo scopo mutualistico, che le distingue dalle società  di capitali. Se in queste ultime, infatti, la finalità  dei soci èquella di ottenere profitti da ripartire fra loro, nelle cooperative si tende invece ad attribuire ai soci gli stessi beni e servizi prodotti dalla società  ma a prezzi inferiori rispetto a quelli di mercato.


Inoltre, se la società  chiude l’esercizio in attivo, l’utile puಠessere distribuito ma esclusivamente sotto forma di “ristorni”, in cui cioèle somme sono erogate a ciascun socio non in proporzione alla propria quota di capitale sociale bensଠin conformità  alla quantità  e qualità  del lavoro prestato nella cooperativa stessa.

Già  da molti anni, si considera perfettamente ammissibile che il fine mutualistico possa convivere con pi๠prosaiche finalità  di profitto; ma nel 2003 si stabilirono dei paletti precisi, cosicchè solo le cooperative in cui la mutualità  èprevalente godono della tutela tributaria.


In particolare, èstabilito che lo statuto imponga espressamente che la quota degli utili distribuibili sotto forma di ristorni non possa superare una soglia (pari al tasso di rendimento dei buoni postali fruttiferi incrementato del 2,5%) rispetto al capitale versato; inoltre, le riserve costituite nel patrimonio netto non possono essere mai distribuite; ancora: al momento della liquidazione della società  il patrimonio residuo dev’essere destinato al “Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione”.

Infine, occorre che l’attività  sia prestata prevalentemente verso i soci: per esempio, le vendite ai soci devono costituire almeno il 50% dei ricavi totali, oppure il lavoro prestato dai soci prevale su quello dei terzi.