
àˆ bene ricordare che tutte le attività d’impresa sono considerate commerciali quando non sono definibili come agricole (ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile), e che le società sono sempre imprese commerciali, qualunque sia l’attività esercitata, ad eccezione delle società semplici, che infatti non sono sottoponibili ad alcuna procedura concorsuale.