Differenza tra srls e srlcr

La società  a responsabilità  limitata semplificata (srls) e la società  a responsabilità  limitata a capitale ridotto (srlcr) sono due tipologie societarie di recente introduzione che hanno come scopo quello di rendere pi๠semplice e meno oneroso l’avvio di un’attività  di impresa mediante la costituzione di una società .

La principale differenza tra le due forme societarie riguarda l’età  dei soci. La srls, infatti, puಠessere costituita esclusivamente da soci aventi un’età  non superiore ai 35 anni, mentre tale limite non èprevisto per la srlcr.

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Limiti della Srl semplificata

Da pochi giorni coloro che vogliono mettersi in proprio e hanno meno di 35 anni possono costituire una società  a responsabilità  limitata semplificata (srls), meglio nota come srl a 1 euro, dal momento che puಠessere costituita anche con un capitale sociale di un solo euro.

L’iniziativa nasce dall’intenzione di far si che i giovani possano avere l’opportunità  di avviare un’attività  di impresa anche qualora non dispongano delle risorse economiche necessarie.

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Costi e spese srl semplificata

Tra i vantaggi della srl semplificata figura senza dubbio al primo posto la notevole riduzione dei costi, del resto l’obiettivo di questa nuova forma societaria èproprio quello di favorire l’imprenditoria giovanile consentendo a coloro che hanno un’età  inferiore ai 35 anni di poter avviare un’attività  lavorativa in proprio senza dover sostenere ingenti costi.

Prima della nascita della srl semplificata, infatti, in molti si sono visti costretti a rinunciare ad un progetto lavorativo a fronte della considerevole somma di denaro necessaria per l’apertura di una società , a cui bisogna poi aggiungere i costi connessi all’avvio di un’attività  d’impresa.

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Modello atto costitutivo srl semplificata

A fronte della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n°189 del 14 agosto 2012 del regolamento del ministro della Giustizia (decreto 23 giugno 2012, n. 138), che ha individuato il “modello standard” dell’atto costitutivo della società  a responsabilità  limitata semplificata (scaricabile attraverso il link in fondo), a partire dal prossimo 29 agosto i notai potranno dar vita a questa nuova tipologia di società .

Nel decreto viene ribadito l’obbligo di indicare la denominazione di “società  a responsabilità  limitata semplificata”, di individuare la sede principale e l’eventuale sede secondaria. 

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