
Il rispetto di tali regole èfondamentale per ottenere gli effetti positivi previsti dalle leggi civilistiche: per esempio, si possono utilizzare le scritture contabili come prova a proprio favore in tribunale, purchè siano ordinate.

Il rispetto di tali regole èfondamentale per ottenere gli effetti positivi previsti dalle leggi civilistiche: per esempio, si possono utilizzare le scritture contabili come prova a proprio favore in tribunale, purchè siano ordinate.

Tipico, ad esempio, èfatturare per un importo inferiore, magari promettendo un piccolo sconto al cliente, oppure chiedere a terzi di emettere fatture per operazioni inesistenti (per gonfiare i costi).

Il fenomeno èdiffuso tanto fra le imprese di dimensioni minime quanto nelle società multinazionali, e puಠessere attuata sia utilizzando software appositi che tramite i tradizionalissimi appunti manuali, magari celati nel cassetto di casa.
Ma la cronaca giudiziaria narra anche di amici compiacenti coinvolti nel ruolo di depositari, o addirittura di posticce pareti in cartongesso dietro cui nascondere gli scheletri pi๠imbarazzanti.

Per esempio, occorre che lo stesso assicuri in ogni momento la visualizzazione a video ed eventualmente la stampa di qualsiasi documento su richiesta delle autorità , predisponendo propri mezzi utili allo scopo, dal computer alla stampante.

In questo senso, èrichiesto innanzitutto che il formato elettronico assunto dai documenti sia del tutto statico, senza alcuna possibilità da parte di terzi di intervenire per modificare, correggere o cancellare i dati registrati.
In questa ottica, èrichiesto che i documenti non contengano alcun codice eseguibile o macroistruzioni in grado di consentire una modifica degli stessi.

La prima ipotesi èormai marginale, riservata solo ai soggetti di piccolissime dimensioni, anche se nulla in realtà vieterebbe anche ad una multinazionale di compilare manualmente i propri registri.

Questa legge, infatti, ha istituito un nuovo articolo all’interno del Codice Civile, il n. 2215-bis, che stabilisce a chiare lettere che “i libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta èobbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell’impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informaticiâ€.